Art. 6.
(Programmazione regionale).

      1. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile e di attuare politiche e programmi in materia di politiche giovanili, le regioni, in conformità ai princìpi della presente legge, possono prevedere e riconoscere organi di rappresentanza giovanile a livello regionale.

      2. Entro tre mesi dall'adozione del Piano nazionale per le politiche giovanili, di cui all'articolo 4, in ciascuna regione è approvato, con la partecipazione delle province e dei rappresentanti di cui al comma 1, il piano regionale per le politiche giovanili.
      3. Le regioni trasmettono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del

 

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Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sui risultati conseguiti e sulle misure di cui si prevede l'adozione in materia di politiche giovanili, nel rispettivo territorio.
      4. In sede di prima applicazione, il piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.