1. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile e di attuare politiche e programmi in materia di politiche giovanili, le regioni, in conformità ai princìpi della presente legge, possono prevedere e riconoscere organi di rappresentanza giovanile a livello regionale.
2. Entro tre mesi dall'adozione del Piano nazionale per le politiche giovanili, di cui all'articolo 4, in ciascuna regione è approvato, con la partecipazione delle province e dei rappresentanti di cui al comma 1, il piano regionale per le politiche giovanili.
3. Le regioni trasmettono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del